Danno all’immagine: opera solo per reati contro la P.A.

Il risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è inammissibile se non deriva da un reato rientrante nella specifica categoria dei reati contro la P.A.: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Toscana, nella sent. 193/2022, depositata lo scorso 20 luglio, nel caso di un dipendente comunale condannato per truffa aggravata nei confronti dello Stato.

Secondo i giudici, l’art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del DL n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009) prevede che “Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”; quest’ultimo articolo si riferisce espressamente ai “delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”, ossia quelli previsti dall’art. 314 c.p. fino all’art. 356 c.p. (si pensi, ad esempio, al peculato, alla corruzione, alla concussione). Poiché il reato oggetto di condanna nel caso specifico era la truffa aggravata (art. 640, capoverso, n. 2) c.c.), ossia un reato contro il patrimonio, la norma non si applica ed il danno all’immagine non può essere preso in considerazione.

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