È inammissibile, per carenza dei requisiti minimi essenziali, il conto economale formato unitariamente dalle risultanze di due distinte gestioni rispettivamente per le spese e per le riscossioni, in totale difformità dai modelli 21 (riscossioni) e 23 (pagamenti) previsti dal d.p.r. n. 194/1996 e nonostante il regolamento comunale intesti le due funzioni all’economo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 67/2022, deposita lo scorso 14 luglio.
Nel caso specifico, il regolamento economale affidava all’economo anche la riscossione di alcune entrate, le quali non potevano essere utilizzare per il pagamento di spese; conseguentemente, a carico dell’economo era intestata una duplice gestione: quella delle riscossioni separata da quella “classica” di spesa dell’economo.
Posto che il d.p.r. n. 194/1996 prevede per le due diverse attività due distinti modelli di conto, con dati ed informazioni diverse in considerazione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici (per il conto dell’economo è previsto il modello 23, mentre per l’agente contabile della riscossione è previsto il modello 21), la Corte ha stigmatizzato il modus operandi dell’economo che, invece di redigere due distinti conti, uno per la gestione economale e uno per la riscossione delle diverse entrate quali diritti di segreteria, biglietti autobus, ecc., aveva redatto un unico conto giudiziale utilizzando il modello 23 approvato con DPR n. 194/1996 e destinato esclusivamente alla gestione economale. Nella parte di destra del modello, destinata al riepilogo dei pagamenti (“Periodo e tipologia del pagamento”) l’economo aveva, infatti, riportato l’ammontare degli “incassi” registrati mensilmente quale agente contabile anziché il totale dei pagamenti effettuati nella sua qualifica di economo.
Nell’occasione i giudici hanno ricordato che deve essere disapplicato il regolamento economale in eventuale contrasto con disposizioni legislative per il principio della gerarchia delle fonti normative.