Il curatore fallimentare ha diritto di accesso ai documenti relativi a possibili crediti del fallito verso il Comune
È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi ad una richiesta di accesso avanzato dalla curatela fallimentare e riguardante i documenti di un contratto aggiudicato in passato dall’impresa fallita, al fine di accertare la sussistenza di un residuo credito verso l’amministrazione locale: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 19 luglio 2022, n. 2095.
I giudici hanno ricordato che, in linea generale, ai sensi dell’art. 22, comma primo, della Legge n. 241/1990, per “diritto di accesso” si intende “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” e per “interessati” si intendono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. In base alla configurazione normativa, il diritto di accesso è, dunque, correlato alla tutela di una situazione giuridica soggettiva qualificata, collegata al documento oggetto della relativa richiesta.
Nel caso specifico, la circostanza dell’esistenza di un precedente affidamento da parte del Comune dimostra l’esistenza di un interesse attuale, concreto e personale, per la cui tutela è necessario l’accesso agli atti.