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Possibile l’accordo di ristrutturazione del debito per i crediti tributari locali

È possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari locali (nel caso specifico, si trattava di crediti IMU), con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267: è il principio affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nella delib. n. 64/2022/PAR, depositata lo scorso 13 luglio.

Secondo il citato art. 182 bis, “l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore […]”.

L’ammissibilità dell’accordo, secondo i giudici, si può desumere da diverse circostanze:

  • in primo luogo, solo i crediti tributari gestiti direttamente dalle agenzie fiscali sono esclusi da possibili transazioni fiscali, come indicato nell’art. 182 ter del RD 16 marzo 1942, n. 267: ergo, i crediti tributari gestiti direttamente dagli Enti Locali non subiscono detta esclusione;
  • in secondo luogo, la soluzione è coerente con la ratio dell’art. 182 bis, che è quella di consentire all’imprenditore in crisi di evitare il dissesto irreversibile dell’impresa;
  • l’eventuale accordo con il debitore per la ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, corrisponde ad una attività della Pubblica Amministrazione vincolata all’interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell’accordo, rispetto all’alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.