Il conflitto di interesse del commissario di gara deve rivestire carattere di attualità
La circostanza che uno dei membri della commissione di gara abbia avuto un rapporto di lavoro conclusosi circa venti anni prima con uno dei concorrenti non è idonea a dimostrare l’esistenza di un conflitto di interessi né a minare l’indipendenza di giudizio del professionista: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 11 luglio 2022, n. 1658.
Secondo i giudici, infatti, nell’ambito del conflitto di interessi, anche potenziale, è necessario che la situazione dalla quale scaturisce la non imparzialità rivesta carattere di attualità, nel senso che deve essere tale da far scaturire, al tempo in cui la si censura, una (almeno percepita) parzialità di giudizio in capo al commissario (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 3 luglio 2018, n. 4054): la cessazione del pregresso rapporto di collaborazione del commissario di gara così risalente nel tempo non può essere ragionevolmente percepita, ad oggi, come causa di parzialità di giudizio e la circostanza deve conseguentemente ritenersi irrilevante quale causa di conflitto di interessi, tanto effettivo che potenziale.