L’incarico di revisore di una società in house non rileva ai fini del calcolo del limite del terzo mandato
Ai fini del divieto, in capo ai revisori, di svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale (art. 235, comma 1, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), non rileva l’incarico svolto quale revisore di una società in house del medesimo Comune: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in un recente quesito pubblicato lo scorso 8 luglio (https://dait.interno.gov.it/pareri/99760).
Ed infatti, la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’elenco dei revisori degli enti locali: detta circostanza è già indicativa dell’impossibilità di assimilare l’incarico di revisore di una società in house a quella di revisore di un ente locale.