Il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le operazioni di commercio al minuto o attività assimilate può emettere fattura elettronica tramite SdI in luogo della memorizzazione elettronica e dell’invio dei dati, ma deve indicare nel documento il codice fiscale del cessionario o del committente consumatore: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 378/2022, pubblicata lo scorso 14 luglio.
L’Agenzia ha anche ricordato che in ragione delle modifiche in ultimo recate dall’art. 18 del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022, la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non soffre più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arti o professioni: «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]» (così l’attuale formulazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 127 del 2015).
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi (in primis, i c.d. “forfetari“) ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l’obbligo valga «[…] a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti» (cfr. l’art. 18, comma 3, del DL n. 36/2022).