Accessibile l’atto presupposto che ha determinato l’invio della cartella di mancato pagamento IMU

È legittima la richiesta di accesso, avanzata al Comune dall’interessato, di ottenere copia dell’atto presupposto che ha determinato l’invio della cartella di mancato pagamento IMU e in quest’ultima richiamato e, conseguentemente, è illegittima l’inerzia dell’ente sull’istanza: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. n. 4804, pubblicata lo scorso 15 luglio.

L’istanza deve essere presentata direttamente al Comune (e non all’agenzia di riscossione) in quanto Ente cui si riferisce la pretesa e a cui è riferibile il procedimento che ha portato all’emissione dell’atto presupposto alla cartella di pagamento notificata dall’agenzia di riscossione.

I giudici, inoltre, hanno respinto la tesi del Comune secondo cui il diritto di accesso dovrebbe essere escluso perché l’acquisizione dei documenti in questione dovrebbe avvenire in sede di giudizio di impugnazione avverso la cartella di pagamento: come affermato nella sentenza, infatti, la natura strumentale del diritto di accesso non può essere intesa nel senso di precludere l’accesso in sede amministrativa, ovvero di condizionare l’accesso alla valutazione – da parte della Amministrazione- circa la concreta incidenza e/o rilevanza degli atti richiesti ai fini del loro utilizzo in una controversia giurisdizionale, ovvero circa la loro acquisibilità in quel diverso giudizio per il tramite dell’esperimento di apposite richieste istruttorie.

La giurisprudenza, invero, ha ormai chiarito il principio per cui “l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 c.p.c.” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 4/2021 del 18.03.2021 e sent. n. 19/2020 del 25.09.2020).

Nel caso in questione, la pretesa conoscitiva azionata dal richiedente l’accesso era funzionale – in una ottica prodromica e preventiva – a soddisfare la legittima aspirazione della ricorrente a verificare la correttezza e la legittimità dell’agere del Comune che ha poi portato all’emanazione della cartella di pagamento notificata alla ricorrente, e ciò al fine di compiere, plena cognitio, ogni valutazione funzionale all’esercizio, per ciò solo eventuale, delle guarentigie difensive di impugnazione. E prescindeva, quindi, dai successivi, eventuali, sviluppi giurisdizionali e dalla possibilità, nel giudizio di impugnazione, di pervenire alla acquisizione dei documenti in questione.

L’ istanza di accesso era, infatti, formulata dall’istante con riferimento alla documentazione richiamata nella cartella di pagamento a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti: per cui è evidente il collegamento tra i documenti richiesti (prodromici alla cartella di pagamento) e la posizione giuridica dell’istante, soggetto passivo della pretesa creditoria azionata. Di qui l’“interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’iter procedimentale si inscrivono, ex art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/90.

 

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