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Rifiuto di stipulare il contratto da parte dell’aggiudicatario: dovuto l’incameramento della cauzione

La decisione dell’aggiudicatario, motivata da pregressi rapporti conflittuali con la stazione appaltante, di sottrarsi alla stipula del contratto aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica rende doveroso l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 12 luglio 2022, n. 1274.

Al momento della indizione della procedura, infatti, i concorrenti assumono l’impegno a concorrere ed a stipulare il contratto se aggiudicatari e la garanzia è prestata “per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara” (in questo senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 maggio 2018, n. 2896, nonché, sez. V, sent. 24 giugno 2019, n. 4328), assolvendo così “una funzione preventiva di responsabilizzazione dei partecipanti alla gara … la quale prescinde dal concreto sviluppo successivo di questa” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 agosto 2016, n. 3746; sez. III, sent. 31 agosto 2016, n. 3755).

Inoltre, l’art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario […]”: ebbene, secondo i giudici catanzaresi, “Il riferimento posto dalla norma ad “ogni fatto” riconducibile all’affidatario chiarisce che qualsiasi circostanza, e quindi anche il rifiuto, rientra nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici”, con la conseguenza che “l’escussione della garanzia è doverosa”.