Le PP.AA. sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro per le attività istituzionali
Le Pubbliche Amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta, tipicamente quelle c.d. “istituzionali“: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 379/2022, pubblicata lo scorso 14 luglio, richiamando la circ. n. 26/E dello scorso 13 luglio, la quale ha espressamente chiarito “in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente”.
Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, le PP.AA. potranno, quindi, continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora, ossia tramite il modello F24EP.
Per quanto concerne, invece, le attività commerciali, l’obbligo di comunicazione è operativo, secondo la recente disciplina introdotta dall’art. 12 del DL n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni), che ha sostituito l’art. 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con il seguente: “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
- a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”.
In merito all’ambito applicativo della trasmissione di cui al richiamato articolo 1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 127 del 2015, come chiarito, da ultimo, nella circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’obbligo:
- sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (i.e. quelli di cui al precedente comma 3 del medesimo articolo);
- ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.