Istanza di accesso alle cartelle di pagamento personali: illegittimo il silenzio-diniego
È illegittimo il silenzio-diniego ex art. 25 della Legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso alla copia conforme all’originale di tutte le cartelle di pagamento relative al proprio ruolo così come notificate, dei ruoli nominativi integrali completi nonché delle relate di notifica delle suddette cartelle: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 4 luglio 2022, n. 1915.
Al riguardo, di recente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 14 marzo 2022 ha formulato i seguenti principi di diritto: “1) Il concessionario, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l’obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale; 2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni”.
Ne consegue, quindi, l’illegittimità del silenzio-diniego e il conseguente obbligo della amministrazione finanziaria di riscontrare l’istanza ostensiva, consentendo all’istante di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso; nel caso specifico, i giudici hanno assegnato un termine di trenta giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della sentenza, con la precisazione che Agenzia delle Entrate – Riscossione è tenuta a consegnare le copie fedelmente riproduttive dei documenti originari, ove ancora esistenti e detenuti; in mancanza dovrà dare conto, a mezzo di propria certificazione, delle ragioni per cui non è possibile fornire copia della documentazione richiesta nei termini di cui al punto n. 2) dei principi di diritto fissati dall’Adunanza Plenaria nella citata sent. n. 4/2022.