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Noleggio di ponteggi edilizi: l’aliquota IVA applicabile

Come è noto, nell’ambito degli interventi edilizi, sono previste diverse le aliquote IVA del 4% e del 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria, al ricorrere di determinate condizioni.

Intervenendo sulla materia, l’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad in interpello n. 373/2022, pubblicata lo scorso 12 luglio, ha affermato che al mero noleggio di ponteggi da utilizzare per lavori di edilizia si applica l’aliquota ordinaria del 22%, a prescindere dal tipo di intervento edilizio e della natura dell’immobile interessato.

Nell’occasione l’Agenzia ha anche ricordato che, quando il contratto di appalto di lavori edili usufruisce di un’aliquota agevolata, quest’ultima opera anche per i relativi lavori concessi in subappalto (ad eccezione dei casi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in cui l’aliquota IVA ridotta si applica solo per le prestazioni eseguite nei confronti del consumatore finale e non per le prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore, come indicato nella circolare n. 71/E del 7 aprile 2000).