La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 102/2022/PRSE, depositata lo scorso 12 luglio, la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:

  • individuazione nel bilancio delle risorse,
  • costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione,
  • ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento.

Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.
Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa corrente solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre); in caso contrario, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

 

 

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