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Distruzione giustificativi conto economale per evento atmosferico indimostrato: niente discarico

L’agente contabile che non fornisce documentazione giustificativa del conto a causa di un evento atmosferico di cui non fornisce prova non può beneficiare del discarico del conto: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. regione Calabria, nella sent. n. 134/2022, depositata lo scorso 4 luglio.

La conservazione della documentazione contabile costituisce, infatti, obbligo proprio dell’agente contabile, essenziale ai fini della corretta gestione delle funzioni economali. La trasmissione della documentazione giustificativa è strettamente connessa all’assolvimento dell’onere della prova in capo all’agente contabile, il quale deve diligentemente essere nelle condizioni di mettere a disposizione della Corte dei Conti (oltre che dell’Amministrazione) la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della sua gestione (art. 140, comma 5, Codice giustizia contabile).

Nel caso concreto, un agente contabile aveva giustificato l’assenza di buoni economali e la documentazione giustificativa delle spese per fatto relativo ad un evento atmosferico di portata eccezionale ma di cui non aveva fornito alcun principio di prova.

Ebbene, in linea generale ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’agente contabile, dall’esame della disciplina generale in materia di contabilità di Stato (artt. 472, 474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), può ricavarsi il principio della possibilità di ricostituzione (duplicazione) della documentazione contabile smarrita, distrutta ovvero illecitamente sottratta.

Inoltre, in base ai principi civilistici relativi alla responsabilità ex recepto dell’agente contabile, dalla stessa disciplina del codice civile (artt. 2220 e 2724, comma 3 c.c.), si ricavano sia il principio dell’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile obbligatoria, sia le conseguenze, in termini di onere probatorio, dello smarrimento ovvero della distrazione della documentazione contabile.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (di recente, ord. n. 9611/2017; sent. n. 5182/2011, in materia fiscale) che, ove il debitore dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile e fiscale, “trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, c.c., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”.

In conclusione, deve affermarsi che in forza del principio generale della possibilità di ricostituzione (duplicazione) della documentazione contabile smarrita, distrutta ovvero illecitamente sottratta, desumibile dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (artt. 472, 474, 485, 583 del R.D. n. 827/1924), e in forza dei principi civilistici relativi alla responsabilità ex recepto dell’agente contabile (artt. 2220 e 2724, comma 3 cod. civ.), fermo l’obbligo di regolare tenuta della documentazione contabile obbligatoria, la perdita incolpevole del documento da parte dell’agente contabile non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (nella fattispecie non fornita in alcun modo) (analogamente, Sez. Giur. Calabria n. 66/2021 e n. 67/2021).