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Anticipazioni di liquidità negli enti in dissesto: la Corte dei conti chiarisce

Come è noto, negli ultimi mesi si sono avute pronunce difformi da parte della giurisprudenza contabile in merito alla questione della competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di ente che, in epoca successiva all’ottenimento delle somme, si fosse ritrovato in dissesto: secondo una prima tesi (cfr., ad esempio, Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, delib. n. 134/2017), la competenza doveva appartenere all’organo straordinario di liquidazione (OSL), il quale avrebbe provveduto utilizzando le risorse della massa attiva; secondo altro orientamento, (cfr., ad esempio, Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, delib. n. 32/2022) invece, la competenza doveva rimanere comunque in capo all’ente.

La Sezione delle Autonomie ha risolto la querelle, con la delib. n. 8/SEZAUT/2022/INPR, depositata lo scorso 8 luglio, avallando la prima tesi ad affermando il seguente principio: “La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo”.