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Non beneficia dell’esenzione IMU l’immobile intestato ad una società semplice

La società semplice non gode dell’esenzione IMU poiché costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono: è quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Civile, sez. V tributaria, nella sent. 18554, depositata l’11 maggio 2022.

Nel caso specifico, la società era proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e in quanto tale, di conseguenza, soggetto passivo dell’imposta: gli immobili, infatti, erano alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emergeva che l’acquisto di immobili fosse una delle finalità della società e che, per raggiungere tale scopo, essa avrebbe potuto compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

I giudici hanno ricordato che la disciplina che ha introdotto l’esenzione della prima casa di abitazione dall’ICI a decorrere dal 2008 (ossia il DL 27 maggio 2008, n. 93) postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica: è da escludere, dunque, la sussistenza dei presupposti affinché una società possa beneficiare dell’agevolazione in oggetto, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione.

Ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, l’applicazione analogica è esclusa, oltre che per le leggi penali, per quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi. In materia tributaria sono da considerare eccezionali le norme di favore, quali le esenzioni, le agevolazioni i condoni (nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, SENT. n. 22279/2011; sez. 5, sent. n. 861/2014).

Peraltro, in un caso del tutto analogo, è stato affermato che “Questa Corte, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, ritiene che non sussistono i presupposti per usufruire dell’esenzione, in ragione dell’obbligo di stretta interpretazione delle norme agevolative, quale deroga al regime ordinario di imposizione tributaria. Assume rilievo determinante il fatto che la società semplice, le cui caratteristiche sono state sopra individuate sinteticamente, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Non è controverso, infatti, che la proprietà degli immobili oggetto di accertamento appartiene alla società semplice. I soci risultano titolari solo di una quota ideale, e, come evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata, non sono titolari diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo quindi irrilevante che abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare” (Cass. n. 23682/19).