Un’elevata mole di residui attivi non si giustifica con l’introduzione delle norme sull’armonizzazione

La presenza, nel risultato di amministrazione, di una componente cospicua di residui attivi ed in aumento rispetto all’esercizio precedente non può trovare giustificazione nell’introduzione delle regole sull’armonizzazione contabile, ormai in essere per tutti gli enti locali dal 2015: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 91/2022/PRSE, depositata lo scorso 5 luglio, non accogliendo la giustificazione addotta dal Comune ed invitando l’ente ad un’attenta revisione circa il mantenimento dei residui.

I giudici hanno evidenziato che “al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui, specie se risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento”, richiamando l’attenzione “sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie” (cfr. ex multis Sezione regionale di controllo per l’Emilia- Romagna, deliberazione n. 225/2021/PRSE, 141/2021/PRSE, 126/2021/PRSE).

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