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Spese legali all’avvocato distrattario da sentenza post-dissesto: niente competenza dell’OSL

Le spese legali che la sentenza emessa dopo la dichiarazione di dissesto riconosce al difensore distrattario del Comune non rientrano nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione (OSL): è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 1° luglio 2022, n. 1902.

Secondo i giudici, infatti, la genesi del credito non è da individuare nell’incarico di patrocinio conferito dal Comune, avvenuto prima della dichiarazione del dissesto, ma nella sentenza che dispone la distrazione delle spese, emessa dopo la dichiarazione suddetta: conseguentemente, detto credito vantato dal legale “non può essere contabilmente inserito nella massa passiva”, essendo “invece, passibile di esecuzione in via ordinaria” (in tal senso, cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 9 luglio 2020, n. 2972).