L’accertamento con adesione è vincolante solo per il periodo di imposta oggetto dell’accordo

L’accertamento con adesione vincola sia il contribuente sia l’Amministrazione (e preclude a quest’ultima un’ulteriore attività accertatrice) solo per il periodo di imposta oggetto dell’accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata tra le parti, e non anche per i periodi di imposta successivi, non avendo il valore di giudicato: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 16675 del 24 maggio 2022.

La Corte ha precisato che l’accertamento con adesione non è assimilabile ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni contenute nel codici civile in materia di transazione; l’accordo, quindi, rimane pur sempre un esercizio del potere impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, assimilabile a un accordo di diritto pubblico, soggetto alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel Decreto Legislativo n.  218/1997, “avente carattere cogente siccome afferente all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile.” L’efficacia di tale accordo è limitata entro i limiti, di merito e temporali, con cui l’accordo stesso si è formato, non potendosi, detta efficacia, estendersi oltre.

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