I mandati di pagamento del Comune sono oggetto di accesso nel giudizio di pignoramento

Il creditore privato che ha avviato un giudizio di pignoramento, in cui il Comune è terzo pignorato, ha diritto di accesso alle determine dirigenziali comunali, ai relativi allegati e ai mandati di pagamento, anche per verificare l’osservanza dei criteri di spesa da parte dell’ente locale: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 20 giugno 2022, n. 1738.

Ai fini dell’accesso occorre dimostrare, a mente dell’art. 22 della Legge n. 241/1990, “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; pertanto, “la legittimazione all’accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei in astratto a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti o nei confronti della collettività che l’ente esponenziale rappresenta, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto” (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 gennaio 2021, n. 187).

L’art. 24, comma 7, prevede poi che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Più in generale, ai fini dell’accesso “non occorre che sia instaurato, o in via di instaurazione, un giudizio, bastando la dimostrazione del grado di protezione che l’ordinamento accorda alla posizione base, ossia al bene della vita dal quale scaturisce l’interesse ostensivo”, dovendo il soggetto richiedente fornire la prova che “gli atti oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 marzo 2017, n. 1213).

In altri termini, la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta «ogniqualvolta gli atti e documenti nella disponibilità dell’amministrazione contengano notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano), o con essa interferiscono in quanto la compromettono» (T.A.R. Toscana n. 1124/ 2015 cit.), potendo l’accesso essere legittimamente escluso solo con riferimento a dati e documenti evidentemente inconferenti rispetto alla pretesa sostanziale azionata.

Orbene, nel caso di specie, secondo i giudici, deve ritenersi sussistente, in ragione della procedura esecutiva pendente, la legittimazione del creditore.

 

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