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Sull’amministratore dei beni sequestrati gravano gli obblighi fiscali relativi al periodo della custodia

L’amministratore dei beni sequestrati è un soggetto attivo che gestisce, sotto il controllo diretto del giudice, il patrimonio di destinazione posto sotto sequestro e non è un mero custode immoto di tale patrimonio, con la conseguenza che gravano proprio sul custode gli obblighi fiscali relativi al periodo in cui è iniziata la custodia: è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. V civ., nella sent. n. 16664/2022, pubblicata lo scorso 23 maggio, confermando un proprio orientamento (cfr. Cass., sent. 21 ottobre 2021, n. 29487).

I giudici hanno ricordato che il custode-amministratore assume (nell’ambito dei sequestri e in particolare di quello giudiziario civile ex art. 670 cod. proc. civ.) la figura giuridica di ausiliario di giustizia, essendo un privato che in seguito al provvedimento del giudice viene occasionalmente incaricato di un pubblico ufficio temporaneo che deve esercitare imparzialmente, come longa manus degli organi giudiziari, ancorché con una certa autonomia.

Tale concezione della figura del custode va inquadrata in quella più vasta del titolare d’ufficio, che non va confusa con la figura del legale rappresentante, dalla quale si discosta perché l’operato del custode è diretto al perseguimento del fine che si prefigge l’ufficio cautelare e dell’interesse di un titolare ignoto o incerto, la cui identificazione spetta al giudice all’esito del giudizio civile. Il custode-amministratore esercita, dunque, una pubblica funzione in quanto ausiliare dell’autorità giudiziaria (Cass. 11/11/2011 n. 23620).