Trattamento IVA dei servizi di accesso virtuale ad un evento scientifico organizzato in Italia

I servizi di accesso virtuale ad un meeting scientifico organizzato in Italia da un’associazione straniera, priva di stabile organizzazione nel nostro Paese e senza scopo di lucro, ricadono nella previsione di cui all’art. 7-quinquies del DPR n. 633/1972, con conseguente applicazione dell’IVA, trattandosi di prestazioni che si considerano effettuate nel territorio dello Stato: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 353/2022, pubblicata lo scorso 28 giugno.

La soluzione fornita è motivata dalla circostanza che, nel caso specifico, anche coloro che avrebbero partecipato a distanza al meeting avrebbero avuto la possibilità, al pari di chi era fisicamente presente, non solo di ascoltare ma anche di porre domande ed interagire con i relatori. Ergo, si era dinanzi solo ad una diversa modalità di fruizione dell’evento, con conseguente applicazione della norma richiamata.

L’interpello segnalato ci offre lo spunto per ricordare alcune disposizioni in materia di territorialità IVA.

Come è noto, l’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, al comma 1, stabilisce che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  1. a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  2. b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.

Con l’art. 7-ter il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, rilevanti novità ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità per le prestazioni di servizio c.d. “generiche”, stabilendo che tali prestazioni:

  • sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un altro soggetto passivo di imposta (cd. B2B);
  • sono territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore, quando rese da un soggetto passivo d’imposta ad un privato (non soggetto passivo di imposta, cd. B2C).

Sono, comunque, previste alcune deroghe a tale regola generale.

In particolare, l’art. 7-quinquies ha stabilito che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1:

  1. le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;
  2. le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse“.

La norma di cui alla lett. b) del menzionato art. 7-quinquies individua un criterio “oggettivo” di territorialità, basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento, senza che rilevi il Paese di stabilimento del committente soggetto passivo di imposta (vale a dire il criterio generale di tassazione per i servizi resi nei rapporti cd. B2B). Inoltre, in attuazione di quanto previsto dalla lett. a) del medesimo art. 7-quinquies, viene stabilito che gli specifici servizi, in essi menzionati, se resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui i servizi medesimi sono resi.

Con circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, al par. 3.1.4., prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche e simili, era stato precisato che “i servizi resi nei rapporti B2B sono attratti, a partire dal 1° gennaio 2011, nel criterio base del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso (per i quali il requisito della territorialità sarà sempre individuato sulla base del luogo di materiale esecuzione). (…). Per quanto invece concerne i rapporti B2C, il luogo di effettuazione, anche in seguito al 1° gennaio 2011, non ha subito variazioni rispetto alla disciplina vigente nel 2010 ed è pertanto individuato in funzione del luogo di materiale esecuzione del servizio. Come espressamente previsto dalla relativa norma (articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 633, nel testo risultante dall’articolo 3, comma 1, del decreto n. 18), tale criterio trova applicazione non solo per i servizi relativi all’organizzazione della manifestazione, ma anche per le prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili
“.

 

 

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