L’importanza dei vincoli per attenuare il rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio

È importante, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché la relativa osservanza nella successiva gestione, in quanto “la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione”: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. contr. per le Marche, delib. n. 78/2022/PRSE, depositata lo scorso 28 giugno, confermato un noto orientamento (cfr., ad esempio, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF).

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sez. Autonomie, delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP; sez. reg. contr. Veneto, delib. n. 157/2020/PRSE).

Al riguardo, i giudici hanno osservato, altresì, che “anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr. sez. reg. contr. Calabria, delib. n. 113/2021/PRSP).

Per completezza, ricordiamo che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (art. 209, comma 3-bis, TUEL).

 

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