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Appalti: niente soccorso istruttorio per la garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria – destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” per fatto non imputabile alla stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6, del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016) – non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi “afferente” alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che la stessa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 28 giugno 2022, n. 5347, confermando un noto orientamento (cfr., ad esempio, sez. V, sent. 27 gennaio 2021, n. 804).

Nel caso specifico si era dinanzi ad una garanzia provvisoria invalida perché sottoscritta da un soggetto non autorizzato; conseguentemente, venuta meno una parte essenziale dell’offerta e non potendosi attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 7, del Codice (proprio perché riguardante l’offerta e non la mera documentazione amministrativa), è legittima e doverosa la consequenziale esclusione dalla gara (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 febbraio 2020, n. 960, secondo cui “la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016”).