Fiscalmente esente il rimborso spese forfetario di viaggi e soggiorno per chi ricopre una carica elettiva
L’art. 50, comma 1, lett. g) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – DPR n. 917/1986) prevede l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle “indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni”.
In applicazione della suddetta norma, rientrano, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera g), fra l’altro, le indennità degli amministratori locali e cioè sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, presidente e componenti di organi esecutivi delle aziende speciali, presidente e componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende, nonché le indennità percepite dagli amministratori delle comunità montane.
Tuttavia, l’art. 52, comma 1, lett. b) del TUIR prevede un’eccezione, disponendo che “ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi”.
Si tratta, in buona sostanza, delle somme percepite, a titolo di rimborso spese, dai titolari delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 50 del TUIR, a condizione che l’erogazione dei rimborsi e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Con specifico riferimento ai rimborsi spese corrisposti agli amministratori di un Comune appartenente a una Regione a statuto ordinario, la risoluzione del 13 agosto 2009, n. 224/E, ha precisato che i rimborsi spese erogati in misura forfetaria agli amministratori degli enti locali ai sensi dell’art. 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 52, comma 1, lettera b), del TUIR. In tale occasione, il dubbio interpretativo era sorto in quanto il citato art. 84 del TUEL e il successivo decreto di attuazione 12 febbraio 2009 del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, avevano introdotto un sistema di rimborso forfetario, in luogo di quello analitico, previsto in precedenza.
La citata risoluzione n. 224/E del 2009 ha riconosciuto l’esenzione fiscale di detti rimborsi, ancorché forfetari, tenuto conto della stretta correlazione tra l’effettività dell’impegno istituzionale reso e i rimborsi medesimi, risultante dal comma 2 del citato art. 84 del TUEL, secondo cui la misura dei predetti rimborsi è operata dal dirigente competente sulla base della documentazione e della dichiarazione fornite dall’amministratore in ordine alla durata e alla finalità della missione effettivamente svolta.
Intervenendo sulla delicata materia, l’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello n. 348/2022, pubblicata lo scorso 27 giugno, ha affermato che il rimborso forfetario previsto dalla normativa di una Regione a statuto speciale a favore di chi ricopre una carica elettiva in detta Regione per le spese di viaggio e soggiorno, sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all’espletamento del mandato, gode dell’esenzione fiscale di cui all’art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR, proprio perché “le predette corresponsioni economiche sono ancorate all’effettività dell’impegno istituzionale”.