È irregolare la rendicontazione cumulativa da parte di più agenti contabili
La rendicontazione cumulativa in un unico conto da parte di più agenti contabili, ciascuno co-firmatario, non permette di individuare in modo specifico la gestione di competenza del singolo contabile al fine dell’accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità e non può giustificarsi per il solo fatto che presso il Comune tale tipologia di operatività è presente quale prassi consolidata: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 230/2022, confermando un noto orientamento già espresso dalla giurisprudenza contabile (sul punto, ampiamente, cfr. sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 825/2020).
Secondo i giudici, pur nel rispetto della necessaria autonomia organizzativa dell’Ente, la sostanziale “cogestione contabile” delle casse comunali costituisce una irregolarità che rende improcedibile il conto, atteso che di norma ogni agente contabile risponde della propria gestione (cfr. sez. giurisd. Veneto, sentt. n. 187/2015 e n. 188/2015).
È vero che esistono forme di coinvolgimento di più soggetti nella gestione del servizio di maneggio del pubblico denaro, come nel caso dell’agente contabile principale che è coadiuvato da agenti contabili secondari, così da determinarsi una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo, pur rimanendo tra loro distinte in quanto entrambi i contabili sono tenuti a rendere il conto e rispondono ciascuno della propria gestione; tuttavia, non è possibile accettare una forma di gestione condivisa senza distinzione del ruolo e degli apporti dei singoli agenti contabili, come quella oggetto della sentenza segnalata.