Dissesto: niente ottemperanza del credito sorto antecedentemente

A seguito del dissesto del Comune, non è ammissibile l’azione di ottemperanza relativa ad una sentenza pronunciata in epoca risalente: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 20 giugno 2022, n. 1096.

Ed infatti, rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione tutti i debiti “verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4 e art. 254, comma 3, lett. a) del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.

È stato chiarito che rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15); ciò in quanto la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’Ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale sia successivo (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen.12 gennaio 2022, n. 1).

Nel caso specifico, il creditore aveva richiesto al TAR l’ottemperanza di una sentenza risalente al 2012, mentre il Comune aveva dichiarato il dissesto nel 2019: i giudici, conseguentemente, hanno dichiarato l’inammissibilità dell’azione in applicazione dell’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il quale stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto (…) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’Ente per debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione (…)”.

 

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