È illegittima la liquidazione delle fatture dell’appaltatore basata sull’accettazione acritica del rendiconto fornito dallo stesso, senza l’effettuazione di accurate verifiche sulle prestazioni effettivamente fornite: è quanto affermato dall’ANAC nell’Atto del Presidente del 7 giugno 2022, fasc. 3745.2020, con l’ovvia ulteriore considerazione che tale modus operandi si può prestare ad incentivare comportamenti opportunistici o fraudolenti.
Nel caso specifico era accaduto che una cooperativa, affidataria di un servizio di assistenza specialistica a favore di alunni con disabilità, durante il lockdown causato dell’emergenza da Covid-19 aveva svolto il servizio a distanza e solo per una parte degli alunni.
Il Comune affidatario del servizio, anziché sospendere il servizio e nonostante alcune inchieste giornalistiche che avevano evidenziato che non tutti gli alunni avevano effettivamente potuto godere dei servizi della cooperativa, aveva comunque provveduto a liquidare la fattura, peraltro di importo rilevante, senza preventivamente verificare la correttezza del rendiconto delle prestazioni presentate dall’affidatario.
Secondo l’Autorità, dinanzi ad un contratto a misura non si può prescindere da una accurata contabilizzazione della fornitura, in modo da determinare “a posteriori” il corrispettivo in rapporto alle prestazioni effettivamente rese. A tal fine, non è possibile che il responsabile si limite ad accettare senza verifica alcuna l’elenco delle attività fornito dall’affidatario del servizio, dovendosi ritenere al contrario necessarie le opportune verifiche finalizzate a riscontrare la veridicità di tali dati; peraltro, lo stesso capitolato di appalto prevedeva espressamente dei verbali di conformità periodici sulle prestazioni fornite.