Mancata adozione dei cronoprogrammi di spesa: un esempio concreto di misura correttiva
La mancata adozione dei cronoprogrammi di spesa è un rilievo che spesso ricorre nelle verifiche operate dai giudici contabili.
Sul delicato argomento segnaliamo la recente delib. n. 103/2022/PRSP della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, depositata lo scorso 17 giugno, nella quale il Comune ha comunicato alla Corte le seguenti misure correttive per superare definitivamente la criticità in discorso:
- tutti i dirigenti elaboreranno i cronoprogrammi – redatti anche in termini di fabbisogno di cassa – dei lavori pubblici e dei servizi e forniture periodiche che saranno allegati agli atti di programmazione;
- i cronoprogrammi saranno monitorati costantemente e le risultanze del monitoraggio dovranno essere contenute in apposito report semestrale che i dirigenti trasmetteranno all’ufficio ragioneria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Collegio dei revisori;
- è fatto obbligo a ciascun dirigente di allegare al contratto di appalto, in qualunque forma redatto, il cronoprogramma aggiornato sulla base degli atti progettuali; una copia del cronoprogramma deve essere trasmesso all’ufficio ragioneria e deve essere aggiornato in dipendenza di eventuali modifiche alla durata dell’appalto o al quadro economico, autorizzate in coerenza con la speciale normativa in materia di contratti pubblici;
- in sede di riaccertamento ordinario dei residui, il dirigente deve allegare a ciascun atto di verifica dell’esigibilità di impegni di spesa in conto capitale o di parte corrente finanziati con entrate a specifica destinazione, il cronoprogramma aggiornato dell’andamento della spesa, in rapporto agli atti di programmazione e a quelli di avvio della procedura di spesa, al fine di consentire la verifica dell’imputazione secondo esigibilità e la corretta formazione del fondo pluriennale vincolato; in assenza del cronoprogramma, da redigere o aggiornare entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione che approva le presenti misure, non si procede al riaccertamento dell’impegno di spesa;
- l’inadempimento viene segnalato dal responsabile dell’ufficio finanziario al segretario generale e all’organismo indipendente di valutazione, ai fini dell’attivazione delle competenze di ciascuno, anche sul piano disciplinare.
La Corte non ha sollevato obiezioni sulle misure, riservandosi la relativa verifica nei successivi controlli.