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Gara telematica e caricamento dell’offerta entro i termini: il warning della giurisprudenza

È scarsamente diligente il comportamento del concorrente che procede al caricamento informatico della documentazione di gara solo quindici minuti prima della scadenza del termine, con la conseguenza che non può dolersi del mancato completamento della procedura di presentazione dell’offerta in tempo utile e della conseguente esclusione dalla gara: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. I, nella sent. 16 giugno 2022, n. 8038.

Nelle procedure amministrative telematiche, infatti, opera il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministrazione (CdS Sez. III 2 luglio 2014 n. 3329; Sez. V 29 dicembre 2014 n. 6416; Sez. I n. 1673/2019, nonché TAR Lazio Sez. III n.1710/2020).

Esclusa l’ipotesi del malfunzionamento, sussiste la normale esigibilità, da parte dei concorrenti, di una particolare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza.