Il controllo della Corte dei conti sui regolamenti di incarichi a soggetti esterni
Come è noto, in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, le sezioni regionali della Corte dei conti effettuano una duplice forma di controllo: oltre all’esercizio del controllo sulla gestione nei confronti dei singoli atti di incarico conferiti ad esterni, spetta anche il controllo sui regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi ad esterni.
In particolare, per quanto concerne il controllo sui regolamenti degli enti locali per il conferimento di incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, è previsto l’invio del testo alla sezione regionale della Corte (art. 3, commi 56 e 57, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del DL n. 25 giugno 2008, n. 112) entro 30 giorni dall’adozione; nelle more dell’espletamento di tale controllo da parte della Corte dei conti, il regolamento è comunque efficace.
A seguito delle verifiche, i giudici contabili evidenziano all’ente le criticità rilevate, con l’individuazione delle misure correttive necessarie, solitamente consistenti nell’eliminazione di norme regolamentari obsolete o in contrasto con altre disposizioni di rango superiore.
Un esempio concreto è riscontrabile nella recente delib. n. 68/2022/VSG della sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, pubblicata lo scorso 15 giugno: i giudici contabili, infatti, hanno evidenziato l’esistenza di riferimenti ad ipotesi di incarichi non più previsti dalle norme, come nel caso delle co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), invitando l’ente (nel caso specifico, una Provincia) a procedere alla relativa espunzione.