Le somme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ricevute dai Comuni hanno natura di risorse vincolate (sia in termini di competenza sia in termini di cassa) soggette a stringenti obblighi di monitoraggio e rendicontazione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 64/2022/PRSE, pubblicata lo scorso 22 giugno, con riferimento ad alcuni contributi destinati ad opere di efficientamento energetico di un ente locale.
In particolare, sul punto assume specifico rilievo il DM Economia e finanze del 11 ottobre 2021, il quale all’art. 3, comma 3, stabilisce le regole contabili di tali risorse, chiarendo che “[…] con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico”.
In ordine a tale aspetto, quindi, la Corte ha rammentato l’importanza, in termini generali, anche ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse nonché della relativa osservanza nella successiva gestione delle stesse (che, fisiologicamente, può investire più esercizi finanziari).