I fondi per il trattamento accessorio del personale, intermediati dall’azione contrattuale decentrata dell’ente con le organizzazioni sindacali, ai sensi del paragrafo 5.2. dell’Allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, hanno natura di spesa vincolata: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 61/2022/PAR, depositata lo scorso 23 maggio.
Pertanto, le entrate che sono ad esso destinate in base alla contrattazione decentrata sono entrate vincolate che, secondo il citato principio contabile applicato, fino alla firma del contratto, confluiscono nel risultato di amministrazione (fondi vincolati); successivamente, divenuta esigibile la spesa, entrano nel fondo pluriennale vincolato, attraverso la cui applicazione è possibile coprire e pagare la spesa negli esercizi successivi.
Si tratta quindi di entrate che, per legge, hanno una destinazione specifica, la cui fattispecie normativa è agganciata a un procedimento di formazione dei fondi disciplinata dai contratti collettivi nazionali e locali.
In sostanza, come già sostenuto dalla medesima sezione della Corte dei conti nel parere n. 7/2019, “il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, come emerge dal richiamato principio contabile; le risorse destinate alla copertura di tale
stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce (Sez. reg. contr. Molise, n. 218/2015/PAR, e Sez. reg. contr. Veneto, n. 263/2016/PAR)”.