L’esistenza di un’indagine penale del socio amministratore di una società concorrente è sufficiente perché la stazione appaltanti valuti l’esclusione dalla gara: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 13 giugno 2022, n. 365.
Come è noto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. La stazione appaltante deve essere libera di valutare qualsiasi illecito, indipendentemente dal fatto che detto illecito sia stato o meno contestato in giudizio, ovvero dalla formazione di un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente (Consiglio di Stato, sez. V, 8sent. gennaio 2021, n. 307).
È, comunque, necessario che il provvedimento che determina l’esclusione dia adeguato conto del fatto che la stazione appaltante ha effettuato una autonoma valutazione delle idonee fonti di prova e considerato le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 settembre 2018, n. 5424).