Mancata rimodulazione del piano di riequilibrio ex Legge di bilancio 2022: rimane in essere il piano precedente
Se un Comune manifesta la volontà di procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell’art. 1, commi 992-994, della Legge n. 234/20221 (Legge di bilancio 2022) e poi il nuovo piano non viene deliberato dal Consiglio, rimane in essere il piano precedente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, nella sentenza/ordinanza n. 11/2022/EL, pubblicata lo scorso 10 giugno.
Per meglio comprendere la questione di diritto, è opportuno ricordare i commi appena citati:
“992. In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, co. 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l’iter di approvazione di cui all’art. 243-quater, co. 3, o di cui all’arti. 243-quater, co. 5, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l’esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
- La comunicazione di cui al co. 992 è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all’art. 155 del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000. Nel caso in cui l’ente locale, ai sensi dell’art. 243-quater, co. 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.
- Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai co. 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.
I giudici hanno evidenziato che il Legislatore ha richiamato gli artt. 243-bis, comma 5, 243-quater, comma 3 e comma 5 e non anche gli altri commi dell’art. 243-quater, che regolano l’istruttoria da parte della Commissione ministeriale e stabiliscono gli effetti della mancata presentazione del piano, e tali norme non sono estensibili analogicamente al caso in esame, regolato da disposizioni di natura eccezionale, come si evince dall’inciso iniziale del comma 992 (“In deroga alle norme del testo unico di cui al d.lgs. n. 267/2000, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. Da 243- bis a 243-sexies”): da ciò deriva, secondo i giudici, che la mancata presentazione del piano rimodulato determina la persistenza del precedente, compresa l’attività istruttoria già posta in essere dal Ministero.