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Gli adempimenti assorbiti dal nuovo PIAO

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo regolamento che individua gli adempimenti di programmazione che vengono assorbiti dal PIAO (piano integrato di attività e organizzazione), in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sotto la forma di DPR.

In particolare, l’art. 1 del nuovo regolamento dispone per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO (cioè le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti), la soppressione dei seguenti adempimenti assorbiti nel PIAO:

  • piano dei fabbisogni (ex art. 6, commi 1, 4 e 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001);
  • piano delle azioni concrete (ex artt. 60-bis e 60-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001);
  • piano della performance (ex art. 10, commi 1 e 1-ter, del Decreto Legislativo n. 150/2009);
  • piano di prevenzione della corruzione (ex art. 1, commi 5 e 60, della Legge n. 190/2012);
  • piano organizzativo del lavoro agile (ex art. 14, comma 1, della Legge n. 124/2015);
  • piani di azioni positive (ex art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo n. 198/2006);
  • piano delle dotazioni strumentali (ex art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007).

 

Ricordiamo che per le PP.AA. fino a cinquanta dipendenti dovrà essere emanato un decreto ministeriale per l’individuazione delle modalità semplificate per l’adozione del PIAO.

Viene, altresì, soppressa la parte dell’art. 169, comma 3-bis, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che prevedeva che il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance fossero unificati organicamente nel PEG.

L’art. 2 del Decreto dispone per Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane e Unioni di Comuni che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance sono assorbiti nel PIAO.

L’art. 3, infine, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica e l’ANAC (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino una attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, all’esito della quale provvederanno alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.