TARI: per i B&B è legittima una tariffa superiore rispetto a quella abitativa ordinaria
I Comuni possono stabilire particolari tariffe per la TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast, differente e superiore rispetto alla tariffa abitativa ordinaria, dato che l’attività di bed & breakfast dà luogo ad una attività di ricezione, ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all’utenza residenziale: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. 6, con l’ordinanza 16 maggio 2022, n. 15545.
È corretto, secondo i giudici, assimilato l’attività di bed and breakfast a quella alberghiera, perché da qualificarsi entrambe come imprenditoriali, in quanto volte ad offrire un servizio sul mercato e come tali necessariamente esercitate professionalmente e con la relativa diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., comma 2 (il che non significa che le stesse debbano essere svolte per tutto l’anno o per lunghi periodi di esso, potendo tali attività essere anche solo stagionali), svolgendosi le stesse a contatto diretto con il pubblico attraverso una prestazione articolata e complessa che non consiste solo nella cessione in godimento di un locale ammobiliato e provvisto di acqua, luce ecc., ma anche la prestazione di servizi personali, quali la prima colazione, il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno.
Tale attività determina inevitabilmente, anche in ragione del rapido avvicendamento delle persone nell’immobile in considerazione della usuale brevità dei soggiorni in strutture quali alberghi e bed and breakfast, una maggiore produzione di rifiuti rispetto a quella che produrrebbe la stessa abitazione ove fosse adibita a privata abitazione, con la conseguenza che una maggiore tariffa per la TARI rispetto a quella prevista per le civili abitazioni risponde ai principi costituzionali di capacità contributiva, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, nella sua declinazione secondo cui occorre trattare in maniera adeguatamente differenziata situazioni differenti (Cass., n. 3323 del 2021; Corte Cost. n. 90 del 2018), essendo l’imposta TARI correlata alla capacità dell’immobile di produrre rifiuti, cosicché deve ritenersi corretta, ragionevole e legittima la determinazione del Comune di adottare una tariffa della TARI più alta per i bed and breakfast rispetto alle civili abitazioni.