La doppia asseverazione crediti-debiti tra Comune e partecipate, prevista dall’art. 11, comma 6, lett. j), del Decreto Legislativo n. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dall’ente locale sia dirette che indirette (cfr. sez. reg. di controllo Lombardia, delib. n. 479/2013/PAR) e l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.
Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Marche, nella delib. n. 74/2022/PRSE, depositata lo scorso 8 giugno, qualora emergano discordanze non giustificabili (ad esempio, in ragione della pendenza in contenzioso, o per fisiologici disallineamenti dei valori dovuti ai diversi regimi di contabilità, finanziaria per l’Ente ed economica per la società) tra debiti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate (illustrate dalla informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione), l’ente, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, adotta i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite.
Inoltre, gli enti locali hanno l’obbligo di allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione in cui sono evidenziate analiticamente le eventuali discordanze e la motivazione degli eventuali disallineamenti, obblighi non del tutto assolti dal comune di Pedaso. È auspicabile sempre e comunque un confronto costruttivo tra i responsabili finanziari dell’ente locale e della partecipata, teso a rendere edotti entrambi i soggetti delle informazioni che sono alla base della riconciliazione, onde risolvere con effettività e tempestività le eventuali incongruenze contabili che dovessero emergere.