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Il credito dell’avvocato sorto prima del dissesto del Comune rientra nella competenza dell’OSL

Il credito maturato in relazione all’attività di patrocinio legale per una controversia insorta prima della deliberazione di dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 1° giugno 2022, n. 3772, richiamando la sent. n. 1/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Ciò in quanto la genesi del credito è da individuarsi in un atto gestionale (il conferimento di incarico) precedente il dissesto: il dato rilevante, infatti, secondo la giurisprudenza, per l’esistenza del credito è la fonte (ex art. 1173 c.c.) e non la liquidazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141; sent. 21 maggio 2019, n. 2141; sez. V, sent. 17 aprile 2020 n. 2452).

Trova, perciò, completa applicazione l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.

Conseguentemente, detto credito concorrerà con tutti gli altri coinvolti nella procedura di dissesto, considerato che quest’ultima è caratterizzata dal principio della par condicio creditorum; proprio la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l’inibitoria anche del ricorso di ottemperanza in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.