L’accettazione dell’incarico da parte del revisore deve avvenire prima della delibera di nomina
L’accettazione dell’incarico da parte del revisore deve avvenire prima della delibera di nomina: è quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in un parere pubblicato lo scorso 6 giugno (https://dait.interno.gov.it/pareri/99590).
Infatti, l’art. 235, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina dalla data di immediata eseguibilità, mentre il comma 7 del successivo art. 241 prescrive che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
Ne consegue che, per gli enti delle regioni a statuto ordinario, per i quali si procede all’estrazione dei revisori dall’elenco nazionale, ai sensi dell’art. 16 del DL n. 138/2011, l’accettazione dell’incarico debba necessariamente avvenire prima della delibera di nomina.
Anche il relativo compenso decorre dalla nomina, non assumendo alcun significato il concreto inizio dell’attività lavorativa: infatti, l’organo di revisione vien pagato anche nel caso in cui per un mese non sia chiamato a rendere alcun parere.