Poiché l’elemento discriminante per verificare se un dato debito rientri nella massa passiva del dissesto del Comune è l’atto gestorio che ha determinato l’insorgere dell’obbligazione e non la liquidazione del credito, il credito scaturente da una procedura di esproprio avviata prima della dichiarazione del dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 3 giugno 2022, n. 955.
Conseguentemente, gli espropriati parteciperanno, al pari degli altri creditori dell’ente locale, all’interno della procedura concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
Tale conclusione è coerente con l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione – e quindi non sono suscettibili di esecuzione individuale – tutti i debiti pecuniari che, ancorché liquidati successivamente, derivano da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, poiché il dato rilevante per la norma è costituito dall’esistenza del credito (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452).