Competenza dei commissari di gara: opera l’integrazione fra le esperienze e le competenze reciproche

Per i commissari di gara non è esigibile che l’esperienza professionale di ciascuno copra tutti gli aspetti oggetto della gara, ben potendo integrare, mediante lo scambio delle informazioni possedute, il loro patrimonio esperienziale e cognitivo: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 30 maggio 2022, n. 1249.

Secondo i giudici, la competenza nel settore nel quale si inscrive l’oggetto del contratto deve essere individuata per aree tematiche omogenee e non per singole materie o in relazione agli specifici aspetti che la lex specialis ha individuato quali criteri di valutazione dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 18 giugno 2018, n. 3721), non potendosi ritenere violato il principio di competenza di cui all’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

Nel caso concreto valutato sottoposto all’attenzione dei giudici, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle parti comuni da effettuarsi presso i fabbricati di E.R.P. di proprietà di un Comune, i giudici hanno ritenuto legittima la composizione della commissione nella quale i membri avevano svolto sia mansioni operative, che afferivano alla gestione diretta di specifiche commesse, sia funzioni di membri di commissioni giudicatrici di gare d’appalto, per cui risultavano perfettamente in grado di contemperare le esigenze della stazione appaltante con quelle degli operatori economici.

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