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Redazione del conto dell’agente contabile: vige il principio della sostanza sulla forma

In ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma in materia di rappresentazione contabile dei fatti di gestione (Decreto Legislativo n. 118/11 – allegato 1, punto 18), è considerato regolare un conto redatto dall’agente contabile in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. regionale per il Veneto, nella sent. n. 192/2022, depositata lo scorso 31 maggio.

In questo senso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non è un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello) ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione.

Nel caso specifico, i giudici contabili, occupandosi di un conto di un agente esterno della riscossione di un ente locale, hanno evidenziato che il conto deve essere ostensivo (attraverso la rappresentazione contabile e l’integrazione documentale) del compiuto espletamento di tutte le attività della riscossione (ad es. carico iniziale, per le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio precedente, quelle la cui riscossione è stata affidata nel corso dell’esercizio e quelle che rimangono da riscuotere al termine dell’esercizio medesimo; discarico delle somme non più esigibili, etc.), nonché delle cautele e degli obblighi gravanti sul concessionario della riscossione. A tal fine, la normativa di riferimento è quella delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità di Stato (R.D. n. 827/1924) in materia di conti giudiziali le quali prevedono, all’art. 616, che “Il conto giudiziale di ogni contabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza” ed all’art. 621 che “Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti. La prima parte dimostra: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato; c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione. La parte seconda dimostra: d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; f) le somme versate; g) i discarichi amministrativi; h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione”; ne consegue che i conti del concessionario della riscossione devono essere comprensivi anche della parte di diritto ed integranti i requisiti dell’art. 621 del R.D. n. 827/1924” (sez. Toscana, ord. n. 37/2015).