Come è noto, in materia di split payment, ai fini dell’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni soggette alla relativa normativa è necessario fare riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.
Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 320/2022, pubblicata lo scorso 1° giugno, ha ribadito, richiamando la propria circ. n. 27/E/2017, che:
- per l’individuazione delle PP.AA. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi ma, come peraltro, chiarito nel comunicato del 31 ottobre del 2017 dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, occorre far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni indicepa.gov.it)“.
- l’accreditamento all’IPA, ancorché obbligatorio per i soggetti destinatari della fatturazione elettronica, discende dall’iniziativa degli stessi soggetti.
Pertanto, la P.A. acquirente, che abbia le caratteristiche per rientrare nell’alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l’anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l’applicabilità alla stessa del meccanismo di cui trattasi, sarà comunque soggetta all’applicazione delle specifiche sanzioni.