Nel caso di scoperta fortuita di reperti archeologici, il relativo premio dovuto a chi ha effettuato la scoperta è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista dall’art. 30 del DPR n. 600/1973: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sent. 30 maggio 2022, n. 1263.
Come è noto, il primo comma della citata disposizione dispone che “I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta…”.
Come si vede, in base a questa norma, la ritenuta a titolo di imposta va applicata ad una ampia serie di premi e vincite (quelli derivanti da operazioni a premio, da vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, ecc.), compresi “tutti gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli”: in quest’ultima locuzione, secondo i giudici milanesi, rientra anche l’ipotesi di scoperta archeologica, considerato che “Del resto non si vedono le ragioni per le quali l’incremento patrimoniale derivante dall’attribuzione di tale beneficio debba essere trattato diversamente dagli altri incrementi collegati alla sorte cui fa specifico riferimento la sopra citata norma”.
Il TAR non ha indicato l’aliquota da applicare, facendo riferimento generico all’art. 30 del DPR n. 600/1973: tuttavia, poiché detta norma prevede l’aliquota del 10% “per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza”, del 20% “sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe” e del 25% “in ogni altro caso”, quest’ultima deve ritenersi l’aliquota da applicare al premio per la scoperta fortuita di un reperto archeologico.