La parifica del conto nel caso di agente contabile unico dipendente dell’ufficio finanziario
Non può considerarsi regolare il conto per il quale il medesimo soggetto, che riveste la qualità di agente contabile e di unico dipendente dell’ufficio finanziario, provvede alla sottoscrizione ed al visto di regolarità: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. regionale per il Veneto, nella sent. n. 194/2022, depositata lo scorso 1°giugno.
Ed infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. sez. Veneto, n. 62/2012) “con riferimento alla sottoscrizione del conto, si esclude che possa “ammettersi coincidenza nella sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto”, evidenziando la necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti” (Sez. Sicilia, n. 197/2020). L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente: “è convinzione di questa Corte che il “visto” sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.” (sez. Piemonte, n. 10/08; cfr., ex multis, anche sez. Veneto, n. 59/2014; sez. Liguria n. 38/16; sez. Umbria n. 77/2016; sez. Sicilia n. 217/2017; sez. Veneto, n. 217/2018; sez. Basilicata n. 197/20);
La Corte, inoltre, osserva che la gestione contabile è un particolare settore dell’attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e che, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse stante l’indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale.