La detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo da parte di una P.A.: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 316/2022, pubblicata lo scorso 31 maggio.
L’Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti (cfr. circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, risoluzione n. 61/E dell’11 marzo 2009, circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, risoluzione n.100/E del 25 luglio 2005, nonché le risposte ad interpello n. 234 del 15 luglio 2019 e n. 92 del 24 marzo 2020).
Come è noto, l’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA dovuta o assolta “Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta …“. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA) ammette la detrazione dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa “…in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte, professione…“.