Società in house costituita in forma di società di capitali e presupposto soggettivo IVA

Ad una società in house costituita in forma di società di capitali deve essere riconosciuto il presupposto soggettivo ai fini dell’applicazione della normativa IVA: è quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 316/2022, pubblicata lo scorso 31 maggio.

Già in passato, con la risoluzione n. 37/E dell’8 marzo 2007, è stato chiarito che le società in house devono considerarsi organismi aventi una loro autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente o enti di appartenenza. Sul punto, nella citata risoluzione, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione 9 novembre 2006, n. 129/E, si è argomentato che dette società ai fini fiscali non possono essere assimilate a organismi di diritto pubblico e, conseguentemente, non possono applicare la disposizione di cui all’art. 4, comma 4, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), ai sensi del quale per gli enti pubblici si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali.

Conseguentemente, secondo l’Agenzia, le operazioni poste in essere dalle predette società, in quanto costituite in forma di società di capitali, si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio d’impresa in ragione del comma 2 del citato art. 4, anche se riconducibili alle funzioni istituzionali dell’ente di provenienza o di appartenenza: il citato comma, infatti, dispone che “Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azione e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all’art .2507 del codice civile e dalle società di fatto”.

 

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