Accesso richiesto ad altra articolazione della medesima P.A.: le indicazioni della giurisprudenza
Non può essere rigettata l’istanza di accesso presentata ad un ufficio-organo facente parte della stessa Amministrazione al quale appartiene l’ufficio-organo che ha formato e detiene il documento: è quanto evidenziato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 26 maggio 2022, n. 349.
Secondo la disciplina sull’accesso civico contenuta nel Decreto Legislativo n. 33/2013, l’art. 5 prevede che l’istanza di accesso deve essere alternativamente presentata:
“a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto”.
Al riguardo, infatti, costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato (cfr. art. 6, c. 2, D.P.R. n. 184/2006, già art. l’art. 4, c. 3, D.P.R. n. 352/1992); regola che vale, a più forte ragione, quando l’istanza sia stata presentata ad un ufficio incompetente nell’ambito della stessa pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 gennaio 2001, n. 207).
Tale principio deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell’ordinamento e con le specifiche previsioni tesi a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori ed amministrati (art. 97 Cost. ed art. 1 della Legge n. 241/1990); sicché, tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa amministrazione, «la produzione dell’istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un (breve) ritardo temporale nel provvedere da parte dell’amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell’istanza all’ufficio competente al rilascio, ma non mai un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell’istanza» (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. 18 aprile 2016, n. 4498).
Nel caso concreto, era stata rivolta istanza di accesso civico alla Direzione Regionale Musei, organo del Ministero della Cultura, che non disponeva direttamente e immediatamente dei documenti richiesti, i quali erano in possesso della Soprintendenza che, comunque, costituiva un’articolazione della medesima amministrazione nazionale (come detto, il Ministero della Cultura).