La recente risposta ad interpello n. 313/2022, pubblicata lo scorso 30 maggio, offre lo spunto per ricordare la disciplina IVA e le novità del 2022 per gli acquisti dei veicoli da parte di persone disabili.
Come è noto, l’art. 1 della Legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.
Con l’art. 50, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bis del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di “motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”.
L’art. 30, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente: “a) fotocopia della patente di guida; b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida; c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente“.
Recentemente, con l’approvazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato articolo 1 del DM 16 maggio 1986. In particolare, dopo il primo comma dell’articolo novellato, è stato aggiunto il secondo comma, il quale dispone che “In sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga
l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al primo comma, lettera c)“.
In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota IVA ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.
Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota IVA ridotta sono:
- l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.